Aggravamento del rischio
Un cambiamento che rende più probabile o più grave un danno.
Fai il Risk CheckGLOSSARIO ASSICURATIVO MALLEVA
Definizioni brevi, esempi concreti e un’avvertenza utile per capire cosa controllare davvero nel contratto.
CERCA · FILTRA · APPROFONDISCI
Ogni termine ha una pagina dedicata. Quando Malleva ha già studiato quell’argomento, trovi anche il collegamento diretto alla guida, al Risk Check o all’Osservatorio più utile.
Un cambiamento che rende più probabile o più grave un danno.
Tre eventi legati all’acqua che possono avere definizioni contrattuali differenti.
Il periodo, normalmente di dodici mesi, usato per applicare limiti e condizioni.
La persona o il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto.
L’impresa autorizzata che assume i rischi indicati nel contratto.
Un servizio organizzato quando si verifica una situazione prevista.
L’attività professionale o d’impresa descritta nel contratto.
Chi ha diritto a ricevere la prestazione prevista dal contratto.
La somma indicata come riferimento massimo per una determinata prestazione.
Il periodo iniziale in cui una garanzia non è ancora pienamente operativa.
La garanzia richiesta all’aggiudicatario per gli obblighi assunti con il contratto pubblico.
La copertura considera quando viene presentata la richiesta di risarcimento.
La ripartizione dello stesso rischio tra più assicuratori.
Una negligenza particolarmente seria, valutata in base al caso concreto.
La situazione in cui più comportamenti contribuiscono a produrre il danno.
Le regole complete che definiscono funzionamento, limiti e obblighi della polizza.
L’insieme dei beni presenti all’interno di un fabbricato.
Chi stipula il contratto e assume gli obblighi previsti, compreso il pagamento.
Il rischio di danni e interruzioni causati da eventi informatici.
I danni causati a soggetti diversi dall’assicurato nei casi previsti.
Una lesione all’integrità fisica o alla salute di una persona.
Il danno provocato dalla fuoriuscita di acqua nelle situazioni previste dal contratto.
Il danno materiale causato direttamente dall’evento coperto.
La conseguenza economica che nasce dopo il danno principale.
La distruzione o il deterioramento fisico di un bene.
Il danno che riguarda interessi della persona non immediatamente economici.
Una perdita economica valutabile in denaro.
La data e l’ora da cui il contratto o una garanzia iniziano ad avere effetto.
La comunicazione con cui si informa l’assicuratore dell’evento.
Una somma prestabilita riconosciuta per ogni giorno che rientra nelle condizioni.
Informazioni sbagliate o rilevanti non comunicate quando viene descritto il rischio.
Il diritto dell’assicuratore di recuperare dal responsabile quanto pagato.
La comunicazione con cui si impedisce il rinnovo o si termina il rapporto nei casi previsti.
Una situazione che il contratto dichiara non coperta.
Lo sviluppo improvviso di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Eventi naturali gravi definiti dalla normativa o dal contratto.
Il fatto previsto dal contratto che può attivare una garanzia.
Un fenomeno meteorologico che produce danni secondo i parametri previsti.
La costruzione e le parti stabilmente incorporate descritte nel contratto.
Una circostanza già conosciuta che potrebbe generare una futura richiesta.
Il periodo in cui l’attività non può lavorare, o lavora solo in parte.
La garanzia con cui un soggetto garantisce l’obbligazione di un altro.
Il movimento o distacco di terreno o roccia definito dalla normativa o dal contratto.
La parte fissa del danno che resta a carico dell’assicurato.
La protezione prevista dal contratto per determinati eventi e condizioni.
La garanzia collegata all’anticipazione contrattuale riconosciuta all’appaltatore.
L’impossibilità temporanea, totale o parziale, di svolgere l’attività abituale.
La combustione con fiamma che si sviluppa fuori da un appropriato focolare.
La somma dovuta in base a una copertura assicurativa, nei limiti del contratto.
Un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni.
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità fisica o funzionale.
La protezione pensata per il rischio di perdita dell’autosufficienza.
La copertura considera quando si verifica il fatto dannoso.
I beni utilizzati per produrre, lavorare o svolgere l’attività.
Un’alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
L’importo massimo che la garanzia può mettere a disposizione.
La perdita della capacità di svolgere autonomamente attività essenziali della vita.
La perdita economica collegata alla riduzione o interruzione dell’attività.
L’intervallo di tempo a cui si riferisce la copertura.
Il tempo massimo considerato per una perdita economica coperta.
Il documento che prova e descrive il contratto assicurativo.
La copertura dei rischi materiali legati ai lavori di costruzione o montaggio.
La possibilità di ricevere copertura per richieste arrivate dopo la cessazione.
La somma pagata per ottenere la copertura assicurativa.
La modalità in cui il pagamento viene gestito direttamente con la struttura convenzionata.
La modalità in cui la persona paga e chiede successivamente il rimborso.
Una forma in cui l’indennizzo arriva fino alla somma scelta senza applicare la proporzionale sul valore totale.
L’insieme delle soluzioni che affrontano la perdita di entrate quando non si può lavorare.
Il documento che attesta il pagamento di una somma dovuta.
La responsabilità civile collegata alla proprietà di un immobile.
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
Responsabilità civile verso terzi.
La facoltà di sciogliere il contratto nei casi e nei tempi previsti.
La riduzione dell’indennizzo quando il valore assicurato è inferiore al valore reale.
La responsabilità che può derivare dalla violazione di obblighi nell’ambito della pubblica amministrazione.
L’obbligo di rispondere di un danno causato a un altro soggetto.
La responsabilità per un danno arrecato alle risorse pubbliche.
La responsabilità per errori, omissioni o negligenze nello svolgimento della professione.
L’insieme delle strutture e dei professionisti collegati al circuito della copertura sanitaria.
Il periodo precedente alla decorrenza che può essere considerato dalla copertura.
Le spese necessarie per individuare e raggiungere la causa di un danno.
La contestazione con cui un soggetto chiede formalmente di essere risarcito.
La garanzia per alcuni danni a terzi provocati da un incendio o altro evento previsto.
La restituzione, totale o parziale, di spese sanitarie ammesse.
Il rinnovo automatico del contratto se nessuno comunica la disdetta nei tempi previsti.
L’impegno dell’assicuratore a non recuperare dall’assicurato quanto pagato in determinati casi.
La somma dovuta per compensare un danno causato a un altro soggetto.
La possibilità che si verifichi un evento incerto capace di produrre un danno.
La richiesta di recuperare da un responsabile somme già pagate.
Il momento in cui termina il periodo contrattuale indicato.
La percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato.
La rottura improvvisa provocata da un eccesso di pressione interna.
L’evento che può attivare una garanzia prevista dal contratto.
Un movimento della crosta terrestre che produce danni secondo la definizione applicabile.
Il valore dichiarato o il limite riferito a un bene o a una garanzia.
Il periodo in cui gli effetti della copertura sono temporaneamente fermi.
Un limite più basso applicato a una parte della garanzia.
Il soggetto che può chiedere il risarcimento di un danno coperto.
La garanzia che può sostenere determinate spese per difendere o far valere i propri diritti.
Il costo necessario per ricostruire o sostituire il bene con uno nuovo equivalente.
Il valore che il bene aveva sul mercato immediatamente prima del danno.
Il costo necessario per ricostruire il fabbricato con caratteristiche equivalenti.
La forma che richiede di assicurare il valore complessivo dei beni esposti.
COME LEGGERE LE DEFINIZIONI
Prima il significato essenziale, senza linguaggio tecnico non necessario.
Una situazione concreta aiuta a distinguere termini che sembrano uguali.
Quando esiste, il collegamento porta alla guida o allo studio Malleva dedicato.
IL CONFINE
Il significato operativo dipende sempre dal testo completo del contratto, dalle definizioni utilizzate, dalle circostanze e dalla normativa applicabile. Il glossario ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza o interpretazione vincolante.