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Osservatorio Malleva — Il rischio dei medici in Sardegna | Edizione 2026
Quando si parla di responsabilità sanitaria, l’attenzione finisce spesso sui grandi risarcimenti o sui casi di cronaca. I dati pubblici disponibili in Sardegna raccontano però una realtà più articolata: ricevere una comunicazione perché coinvolti in un sinistro non significa essere responsabili del danno, ma fa nascere una domanda concreta — chi sta tutelando la posizione personale del medico?
Oltre 3.500 sinistri nel primo grande database regionale
Per il periodo 2005–2014 la Regione Sardegna costruì un database regionale dei sinistri delle aziende sanitarie. La ricostruzione dei dati pubblicati porta a 3.537 sinistri: ASL Sassari 1.110, ASL Cagliari 912, AO Brotzu 370, ASL Nuoro 289, ASL Olbia 238, ASL Carbonia 213, AOU Cagliari 204 e ASL Oristano 201.
Questi numeri non sono una classifica della pericolosità delle singole aziende. Popolazione assistita, dimensioni, numero di professionisti, attività ospedaliera e organizzazione erano profondamente differenti. Il dato mostra però che la responsabilità sanitaria costituisce da molti anni un fenomeno strutturale anche in Sardegna.
Dal sinistro al medico: 1.962 comunicazioni in quattro anni
Dalle Relazioni sulla Performance ARES risultano 499 comunicazioni nel 2022, 478 nel 2023, 514 nel 2024 e 471 nel 2025: complessivamente 1.962 comunicazioni nel periodo 2022–2025.
Il dato non indica 1.962 errori, 1.962 condanne e neppure necessariamente 1.962 professionisti differenti. Nel 2022, per esempio, 499 comunicazioni erano riferite a 49 contenziosi: uno stesso caso può coinvolgere più componenti dell’équipe o professionisti intervenuti in momenti differenti del percorso assistenziale.
Essere coinvolti non significa essere responsabili. Dal momento in cui arriva la comunicazione, però, il medico deve comprendere chi lo difende, con quali professionisti e nell’ambito di quale copertura.
Cosa succede quando arriva la PEC
La Direzione Sanitaria individua il personale interessato e, in presenza di un atto introduttivo del giudizio, informa i professionisti. Seguono acquisizione della documentazione clinica, valutazione medico-legale ed eventuali richieste di chiarimenti. La vicenda può poi passare attraverso il Comitato Valutazione Sinistri, una trattativa stragiudiziale, un accertamento tecnico preventivo o un giudizio.
Negli atti pubblici sardi ricorrono procedimenti ex art. 696-bis c.p.c. in diversi territori. Non sono condanne: sono fasi tecnico-peritali nelle quali CTU, consulenti di parte, documentazione sanitaria e strategia difensiva possono diventare determinanti.
Tre diversi piani di responsabilità
Sul piano civile il paziente chiede il risarcimento e possono esserci trattativa, mediazione, accertamento tecnico preventivo, CTU e giudizio. Sul piano penale il professionista può essere coinvolto personalmente in un’indagine e diventa centrale la sua difesa. Sul piano contabile, per il dipendente pubblico può emergere la responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave.
Sono piani differenti. Se la struttura risarcisce il paziente non significa automaticamente che il medico abbia commesso colpa grave.
AOU Sassari: 205 denunce dal 2020 al 2025
Il Piano Annuale Rischio Sanitario 2026 dell’AOU Sassari riporta 25 denunce nel 2020, 46 nel 2021, 39 nel 2022, 26 nel 2023, 20 nel 2024 e 49 nel 2025: 205 denunce in sei anni.
Per le coorti 2020–2022 risultano inoltre 25 sinistri liquidati per complessivi 1.967.195,50 euro. L’elaborazione aritmetica è pari a circa 78.700 euro per sinistro liquidato, ma riguarda esclusivamente quel gruppo e non rappresenta il costo medio di tutte le denunce dell’AOU Sassari.
Quali contestazioni compaiono più frequentemente
Nella classificazione AOU Sassari delle 49 denunce del 2025 compaiono: errore chirurgico 29%, errore diagnostico 19%, caduta accidentale 16%, errore di cura o assistenza 12%, parto o taglio cesareo 6% e altre categorie per il restante 18%.
La dicitura utilizzata per classificare una denuncia non equivale all’accertamento definitivo di un errore. Non è neppure corretto ricavare una classifica delle specialità più rischiose senza conoscere i denominatori: numero di professionisti, interventi, ricoveri, accessi, parti e volumi complessivi di attività.
Dati diversi, stesso problema di confrontabilità
Le aziende sanitarie non pubblicano sempre gli stessi indicatori né utilizzano criteri temporali uniformi. Nel PARS 2026 della ASL Gallura risultano 46 sinistri aperti e 2 liquidati nel periodo riportato; la serie 2021–2025 della ASL Oristano presenta 31 sinistri; Mater Olbia classifica invece 35 eventi dal 2019 al 2025, di cui 27 aperti, 6 definiti e 2 senza seguito.
Queste serie non possono essere sommate automaticamente come se formassero un totale regionale omogeneo. La cautela metodologica è parte essenziale della lettura dei dati.
Il contesto italiano: oltre 19.000 denunce in un anno
Secondo IVASS, nel 2024 sono stati denunciati 19.404 sinistri nel ramo RC sanitaria; 9.667 riguardano il personale sanitario. Il contenzioso interessa una quota importante dei casi gestiti, con differenze tra strutture pubbliche, strutture private e personale sanitario.
Il costo medio indicato da IVASS per il 2024 è circa 38.341 euro. È un dato nazionale e non sardo, ma aiuta a comprendere due caratteristiche del rischio sanitario: tempi di definizione spesso lunghi e forte componente tecnico-giudiziaria.
Il costo del contenzioso non coincide con il risarcimento
Negli atti pubblici sardi emergono casi nei quali al capitale si aggiungono spese professionali e legali: 480.000 euro più 20.000 euro in una vicenda del Sulcis-Iglesiente; 450.000 euro più 57.096 euro in un procedimento relativo all’Ospedale Marino di Cagliari; 15.000 euro più 1.500 euro in un altro caso.
Avvocati, consulenti tecnici, medici legali, attività peritali e costi processuali possono incidere anche quando il professionista viene successivamente archiviato o il procedimento si conclude favorevolmente. L’archiviazione non comporta sempre il rimborso integrale delle spese sostenute.
Colpa grave: perché il risarcimento non basta a giudicare il medico
I procedimenti davanti alla Corte dei conti mostrano esiti personali molto diversi rispetto agli importi risarciti dalle strutture. In un caso di neuroradiologia, dopo un pagamento di 160.000 euro e una richiesta di 80.000 euro per ciascuno di due medici, la colpa grave non è stata ritenuta dimostrata e i professionisti sono stati assolti.
In altre vicende documentate compaiono una definizione di 4.500 euro per ciascuno di tre sanitari su un danno di 65.000 euro, posizioni personali differenti in una vicenda di pediatria e neonatologia da 2,7 milioni e, nel caso di ginecologia e ostetricia del Sirai di Carbonia, due archiviazioni, un’assoluzione e una condanna a 300.000 euro.
Sono casi diversi e non costituiscono una statistica sulla probabilità di condanna. Dimostrano però un principio decisivo: il risarcimento della struttura non equivale automaticamente alla colpa grave personale del medico.
Quanto costa trasferire il rischio sanitario pubblico
Per il periodo 29 dicembre 2025–29 dicembre 2026, dagli atti ARES risulta un premio complessivo RCT/O delle aziende del Servizio Sanitario Regionale di circa 28,47 milioni di euro annui.
Il premio non è una classifica di rischio: dipende da dimensioni, attività, esperienza sinistri, condizioni di gara, massimali e struttura della copertura. Rende però evidente la dimensione economica del rischio sanitario regionale.
La struttura è protetta. Ma il medico?
La domanda non dovrebbe fermarsi a «La mia ASL è assicurata?». Occorre verificare la posizione personale: attività effettivamente dichiarata, retroattività, ultrattività o postuma, colpa grave, massimale, franchigie, scoperti, esclusioni, tutela legale, scelta dell’avvocato e del consulente tecnico, eventuali conflitti di interessi e termini per denunciare il sinistro.
La qualità della protezione non emerge dal solo massimale riportato in prima pagina. Si misura soprattutto quando arriva un problema reale e bisogna capire rapidamente quale garanzia opera e chi assume la difesa.
Il dato più importante non è un numero
Essere coinvolti in un sinistro non significa aver commesso un errore. E anche quando una struttura risarcisce un paziente, non significa automaticamente che esista una colpa grave del professionista.
Quando il nome di un medico entra formalmente in un fascicolo, il professionista deve però sapere chi lo difende, chi nomina il consulente tecnico, chi sostiene le spese e se la sua posizione coincide davvero con quella della struttura. È qui che cultura assicurativa e verifica preventiva delle coperture diventano concrete.
Nota metodologica
Questo articolo è uno studio indipendente realizzato da Malleva mediante analisi e rielaborazione di dati, atti e documenti pubblicamente disponibili. Malleva non è autore né fonte originaria dei dati istituzionali citati.
Una denuncia, una richiesta di risarcimento o una classificazione aziendale non equivalgono all’accertamento di errore o responsabilità professionale. I dati di aziende differenti possono utilizzare periodi, criteri e definizioni diversi e non sono stati sommati quando non comparabili. Nessun dato personale o sanitario è stato trattato.
Il contenuto ha finalità informative e divulgative e non costituisce parere medico, legale o consulenza assicurativa personalizzata.
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